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	<title>BlogGian - Blog-Zine &#187; Truffe</title>
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	<description>: Tecnologia, Streaming, Guadagnare, Internet, Notizie Curiose, TV online, Spam.</description>
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		<title>Attenzione a Sky e alle societa&#8217; di recupero crediti, richieste illegittime per fantomatiche bollette gia&#8217; prescritte</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truffe]]></category>

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		<description><![CDATA[Ci sono molti modi per aprire i portafogli degli utenti e dei consumatori, alcuni davvero fantasiosi e sfacciati.   E&#8217; il caso della societa&#8217; di recupero crediti Europa Factor, che agisce per contro di Sky e che sta tempestando numerosi cittadini con lettere e telefonate per fantomatiche bollette Stream-Tele+ (ora Sky) non pagate prima del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci sono molti modi per aprire i portafogli degli utenti e dei consumatori, alcuni davvero <strong>fantasiosi e sfacciati</strong>.</p>
<p> <a href="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2008/11/telestream.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-325" title="telestream" src="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2008/11/telestream.jpg" alt="" width="252" height="113" /></a></p>
<p>E&#8217; il caso della societa&#8217; di recupero crediti <strong>Europa Factor</strong>, che agisce per contro di Sky e che sta tempestando numerosi cittadini con lettere e telefonate per fantomatiche bollette Stream-Tele+ (ora Sky) non pagate prima del 2003.</p>
<p>Purtroppo per Europa Factor, il debito -ammesso che esista- si prescrive in cinque anni, prescrizione breve prevista dall&#8217;articolo 2948 del codice civile, che recita: si prescrive &#8220;in cinque anni … tutto cio&#8217; che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi&#8221;. In altre parole, anche ove si fosse omesso il pagamento di una bolletta prima del 2003, cosa tutta da dimostrare, non si deve un euro ne&#8217; a Europa Factor, ne&#8217; a Sky.</p>
<fieldset>
<legend>BlogGian Consiglia&#8230;</legend>
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</fieldset>
<p>Per ovviare a questo piccolo inghippo, la Europa Factor (e non il Parlamento attraverso una modifica del codice civile) ha pensato bene di estendere il periodo di prescrizione da cinque a dieci anni.<br />
Alla richiesta di chiarimenti di ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori), lo studio legale di Europa Factor ha inviato un suo parere legale che lascia sconcertati per la spudoratezza delle sue argomentazioni. In sostanza, si vuol dare a intendere che l&#8217;abbonamento Sky (o Stream-Tele+) non e&#8217; un &#8220;abbonamento&#8221; ad un servizio come quelli dell&#8217;acqua potabile e dell&#8217;elettricita&#8217;, ma un acquisto ‘una tantum&#8217;. Se ce ne fosse bisogno, la parola &#8220;abbonamento&#8221; (per il quale c&#8217;e&#8217; un &#8220;canone&#8221;, ovvero un pagamento periodico) appare non solo nelle condizioni generali del contratto in questione, ma addirittura nel parere legale. Fra l&#8217;altro, la giurisprudenza (citata, ma forse non letta attentamente da Europa Factor) e&#8217; estremamente chiara e unanime sulla questione: &#8220;a prescrizione quinquennale si applica a tutto cio&#8217; che deve pagarsi periodicamente in relazione ad obbligazioni periodiche e di durata&#8221;.<br />
A tutti coloro che sono vessati da Europa Factor con richieste prescritte, ovvero relative a bollette di oltre cinque anni fa, <strong>ecco come difendersi</strong>:<br />
- ignorarle sempre se arrivano per posta ordinaria;<br />
- rispondere con una diffida qualora si riceva la richiesta tramite lettera raccomandata A/R.<br />
AUC stà valutando l&#8217;opportunita&#8217; di segnalare il comportamento di Europa Factor all&#8217;autorita&#8217; giudiziaria affinche&#8217; accerti se esistono o meno i presupposti della truffa.</p>
<p>via | <a title="ADUC" href="http://www.aduc.it" target="_blank">ADUC</a></p>
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		<title>Carcere per i professori che copiano le tesi per i loro libri</title>
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		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giannik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Truffe]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cassazione applica un giro di vite nei confronti dei professori che realizzano pubblicazioni servendosi delle tesi degli studenti. Un comportamento di questo tipo, infatti, configura reato di truffa con la conseguente condanna del docente “copione” al carcere oltre che ad una salata multa al risarcimento dei danni subiti dagli studenti. Applicando questo principio, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Cassazione applica un giro di vite nei confronti dei professori che realizzano pubblicazioni servendosi delle tesi degli studenti.</p>
<p><a href="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2008/10/professore.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-183" title="professore" src="http://www.bloggian.it/wp-content/uploads/2008/10/professore.gif" alt="" width="134" height="157" /></a></p>
<p>Un comportamento di questo tipo, infatti, configura reato di truffa con la conseguente condanna del docente “copione” al carcere oltre che ad una salata multa al risarcimento dei danni subiti dagli studenti.</p>
<p align="justify">Applicando questo principio, la seconda sezione penale (sentenza 34726) ha confermato la condanna a sette mesi di reclusione per truffa oltre nei confronti di Fabio R., un giovane docente presso l’università di Trento che per concorrere alla cattedra di professore ordinario aveva pubblicato un libro che per i due terzi copiava integralmente le tesi di laurea di alcuni suoi studenti.</p>
<p align="justify">Il docente, inoltre, è stato condannato anche a 300 euro di multa e a risarcire i due studenti autori delle tesi copiate per i danni patiti.</p>
<p align="justify">Secondo la Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del prof., legittimamente la Corte d’Appello di Trento aveva ravvisato nel suo comportamento anche il reato di truffa, oltre alla violazione del diritto d’autore, in quanto “l’opera presentata dall’imputato come sua” era “stata redatta con la tecnica del copia e incolla effettuata dai floppy disk” usati dai due studenti e consegnati insieme alla tesi al loro professore relatore.</p>
<p align="justify">Inoltre, avvertono ancora i supremi giudici, che la legge 474 del 1925 sulla “la repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli” intende punire non soltanto “un lavoro compilato interamente da un soggetto diverso da quello che ne appare l’autore, ma anche il fatto oggettivo che il lavoro non sia proprio, cioè non sia frutto del proprio pensiero, svolto anche in forma riepilogativa o espositiva, ma che esprime tuttavia quello sforzo di ripensamento di problematiche altrui che si richiede per saggiare le qualità espositive di un candidato”.</p>
<p align="justify">Ed effettivamente grandi sforzi, a quanto rileva la sentenza della Cassazione, il professor Fabio R. non ne aveva fatti dal momento che il suo volume era “per oltre due terzi riconducibile ad altri”.</p>
<p align="justify">Il caso è finito prima davanti al Tribunale di Trento che, nel luglio 2005 condannava l’insegnante ad una multa di mille euro per violazione del diritto d’autore, oltre al risarcimento dei due studenti dai quali aveva copiato la testi di laurea.</p>
<p align="justify">La situazione del prof. si è aggravata davanti alla Corte d’Appello di Trento che, nell’ottobre 2007, lo condannava anche per il reato di truffa a sette mesi di reclusione e a 300 euro di multa. Inutilmente Fabio R. ha tentato il ricorso in Cassazione sostenendo innanzitutto che non c’era violazione del diritto d’autore in quanto “la tutela della norma contestata riguarda solo l’opera di ingegno di carattere creativo con le caratteristiche di novità e originalità e non un lavoro che costituisca una mera opera compilativa priva delle caratteristiche di novità e originalità”. E poi, sostenendo che non si era limitato ad un semplice copia e incolla in quanto due capitoli del libro erano farina del suo sacco.</p>
<p align="justify">La Suprema Corte ha bocciato il ricorso del docente e ha appunto confermato la pesante condannata avvertendo in questo modo i docenti a guardarsi dall’utilizzare per proprie pubblicazioni il lavoro dei loro studenti.</p>
<p align="justify">Per effetto dell’inammissibilità del ricorso il professore dovrà versare anche mille euro alla cassa delle ammende e liquidare le spese processuali sostenute dagli studenti in Cassazione, circa 2.500 euro ciascuno.</p>
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